Atto costitutivo e Statuto
della “Associazione Scientifica per la Sanità Digitale”, in sigla “ASSD”,
costituita – Soci Fondatori – da AITASIT – Associazione Italiana Tecnici Amministratori di Sistemi Informatici e Telemedicina, CID – Comitato Infermieri Dirigenti, CONAPS – Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie, FNCP TSRM – Federazione nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, oggi FNO TSRM e PSTRP – Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (legge 3/2018 nonché il Dott. Fernando Capuano, nato a Cava de’ Tirreni il 25 maggio 1968 in proprio e l’Ing. Gregorio Cosentino, nato a Catanzaro il 14 febbraio 1953 in proprio.
ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita una Associazione Scientifica per la Sanità Digitale denominata “Associazione Scientifica per la Sanità Digitale”, in sigla “ASSD”, in seguito anche Associazione.
Con il termine Sanità Digitale si indica l’applicazione all’area medica e a quella della assistenza socio/sanitaria dell’Information and Communication Tecnology ICT.
La ASSD si configura come apartitica, apolitica e aconfessionale.
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili agli Enti/Soci fondatori. L’Associazione non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività sindacali.
Sono Soci Fondatori dell’Associazione gli odierni comparenti menzionati in epigrafe, i quali fin d’ora stabiliscono che possono essere ammessi quali ulteriori Soci Costitutivi, con pari dignità rispetto agli stessi Soci Fondatori, altre persone fisiche o giuridiche titolate e meritevoli, previo apposito voto favorevole da parte dei tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7B).
L’Associazione è aperta agli Istituti e ai Centri di Ricerca autonomi e/o appartenenti ad Enti pubblici o privati, alle Associazioni e alle Istituzioni scientifiche le cui finalità convergano con quelle dell’Associazione stessa.
Il fondo sociale è costituito dall’ammontare una tantum delle quote di partecipazione versate da ciascuno degli Enti ed Associazioni fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione, nonché da eventuali contributi versati da Enti pubblici o privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Il fondo sociale è destinato a garantire le obbligazioni assunte dalla Associazione verso i terzi. Nel caso in cui ciò comporti una depauperazione del fondo, comunque non superiore all’ammontare del fondo stesso, l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo di cui ai successivi articoli 7A) e 7B) stabiliranno le modalità e i termini di un suo eventuale reintegro, fermo restando il principio che la responsabilità delle Associazioni fondatrici nei confronti dei terzi non può superare l’entità della loro quota di partecipazione al fondo iniziale della Associazione.
All’Associazione potranno aderire, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati per associazioni temporanee di scopo, ulteriori partecipanti previa stipula di appositi protocolli di intesa. Analogamente l’Associazione potrà aderire come Partner Associato ad associazioni temporanee di scopo con altri soggetti operanti nel settore scientifico e culturale di interesse, previa stipula di appositi protocolli di intesa.
L’attività dell’Associazione deve tendere all’autosufficienza della gestione, senza fini di lucro ed è caratterizzata da autonomia scientifica nel rispetto della Deontologia professionale sanitaria e dei diritti e interessi legittimi degli Enti/Soci fondatori.
Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle iniziative che formano oggetto dell’attività della Associazione per le finalità della stessa.
ART. 2 – SEDE, STRUTTURE E MEZZI
L’Associazione ha sede in Roma; alla data odierna detta sede nazionale viene ubicata alla Via Nizza 63 presso lo studio dell’Avv. Marco Croce.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione di cui al successivo articolo 7B) potranno essere individuati e istituiti Referenti e Sedi decentrate su tutto il territorio nazionale; questi ultimi provvederanno a dotarsi di un proprio regolamento conforme a quello nazionale.
Ciascun odierno fondatore dell’Associazione e ciascun successivo partecipante si impegna a reperire le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le risorse, i locali, le attrezzature, i mezzi e il personale necessari per il miglior conseguimento degli scopi dell’Associazione stessa, secondo le indicazioni contenute in appositi programmi di attività.
ART. 3 – SCOPI
Sono scopi dell’Associazione:
- promuovere il costante aggiornamento dei Soci e quindi svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti dei Soci stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;
- supportare i professionisti della salute nell’avvio e nel perfezionamento di percorsi di sanità digitale e di innovazione delle modalità di cura, approfondendo gli aspetti non soltanto tecnologici, ma anche di appropriatezza della cura, organizzativi, sociali e psicologici connessi all’utilizzo delle tecnologie ICT nei processi di cura, diagnosi, prevenzione e telemonitoraggio;
- promuovere la cultura della sanità elettronica, con programmi di formazione specifici da attuarsi sia nell’ambito del corso di studi universitari e master universitari, sia all’interno della Educazione Continua in Medicina ECM, il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale;
- promuovere lo sviluppo di una cultura della misura, secondo l’approccio HTA Health Technology
ART. 4 – ATTIVITÀ
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione agirà sempre in nome proprio, svolgendo tutti gli atti e adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi istitutivi, esclusa in ogni caso l’assunzione di qualunque impegno e/o responsabilità che possa costituire titolo, causa o motivo di domande e/o richieste, anche risarcitorie, da parte di terzi che possano ricadere e/o coinvolgere i singoli Soci/Enti fondatori e la rispettiva responsabilità patrimoniale oltre i limiti della quota di partecipazione iniziale e successiva.
L’Associazione non prevede attività commerciale, imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua (ECM) e formazione a distanza (FAD).
Nello svolgere le sue attività, l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini sociali, intende:
- sostenere la formazione professionale di elevata qualità organizzando convegni, conferenze, simposi, corsi di aggiornamento, corsi formativi, autonomamente o in collaborazione con altre Associazioni, Società Scientifiche, Istituzioni, Enti Ospedalieri, Università, ;
- sostenere la formazione professionale di elevata qualità organizzando, proponendo ed erogando attività formative riconosciute con programmi annuali per l’ottenimento dei crediti formativi “ECM”; le attività ECM saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua; i corsi ECM dovranno prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
- sviluppare l’Osservatorio sulle Competenze Digitali in Sanità, coinvolgendo Associazioni mediche di settore, professionisti della Sanità, ordini professionali, Università e istituzioni interessate al L’obiettivo è quello di analizzare e verificare – tramite confronto soprattutto con le Professioni Sanitarie e con qualificati operatori del settore – lo stato dell’arte e le diverse tipologie di competenze e conseguenti percorsi di formazione richiesti per le diverse figure coinvolte nel processo – differenziabili tra competenze digitali di base per tutti gli Utenti, competenze digitali specialistiche per gli Addetti ai lavori e competenze di e- leadership per i ruoli più Manageriali – intese come capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione e di introdurre innovazione digitale nello specifico settore di mercato in cui si opera -, a supporto del miglioramento e dell’innovazione del Sistema Sanitario;
- elaborare, proporre e sostenere atti d’indirizzo nazionali (Conferenza Permanente Stato Regioni, Ministero della Salute, MIUR) vincolanti e verificabili sui progetti formativi dedicati al personale socio-sanitario, che devono interessare anche l’obbligo formativo ECM e che nel dossier formativo del professionista della salute deve prevedere una parte obbligatoria relativa alla sanità digitale;
- operare per introdurre nella valutazione della performance delle Direzioni Generali l’indicatore del grado di digitalizzazione delle strutture ospedaliere, universitarie e di ricerca e il grado di soddisfazione e di miglioramento della fruizione delle prestazioni socio-sanitarie che il cittadino-utente ha percepito con gli strumenti e soluzioni e- health adottate;
- favorire gli scambi e l’integrazione culturali con altre Associazioni ed Enti nazionali e internazionali che perseguano analoghi scopi;
- svolgere attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell’innovazione e della qualità dell’assistenza. In tale ambito, per garantire una collaborazione di alta specializzazione, l’Associazione può costituire al suo interno apposite Commissioni o organizzare Gruppi di Studio;
- attingere ai finanziamenti europei in collaborazione con Istituzioni pubbliche o private Nazionali e/o Regionali e/o
Art. 5 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento della Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza assoluta dei Soci dell’Assemblea, su proposta della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero di un decimo dei Soci.
Art. 6 – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e il cui nome compare nell’atto costitutivo.
Inoltre i Soci si distinguono in:
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci
Sono Soci Ordinari dell’Associazione tutti i professionisti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale, nonché gli studiosi, gli esperti ed i cultori della sanità digitale e delle materie ad esse collegate, in possesso del titolo di studio universitario o di titolo ad esso equipollente secondo le previsioni di legge, e che hanno presentato richiesta scritta d’iscrizione alla Associazione.
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sostengano l’azione dell’Associazione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare all’Assemblea con diritto di intervento ma non di voto.
Sono Soci Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all’Associazione servizi di particolare importanza, o coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario ed accettino di far parte dell’Associazione. I Soci Onorari sono nominati dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in numero massimo di 10, possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione.
L’adesione all’Associazione avviene per i Soci Ordinari con il contestuale versamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea dei soci.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dall’Associazione stessa, ma non ha diritto al rimborso della quota versata né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione dell’Assemblea. L’esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di contestazione diretta al Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, con l’invito al Socio a presentare le proprie controdeduzioni entro gli otto giorni successivi alla ricezione della contestazione.
L’esclusione ha effetto immediato e deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire al giudizio dei Probiviri mediante raccomandata inviata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notizia dell’esclusione. I Probiviri si riuniscono entro quindici giorni dalla notifica della richiesta del Socio ricorrente. Qualora il Collegio dei Probiviri rigetti l’impugnazione, è ammesso ricorso all’Assemblea per la reintegrazione nella qualità di Socio; in ogni caso l’esclusione del Socio è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea.
ART. 7 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.
Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito, quindi i membri degli organi dell’Associazione non percepiscono alcun compenso per l’operato che svolgono per l’Associazione stessa, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico e debitamente documentate.
Art. 7A: L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota annuale al momento dell’invio della convocazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta sia necessario od opportuno, e comunque almeno una volta l’anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci o dal Consiglio Direttivo.
L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora e il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno, deve essere inviato ai Soci a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica con un preavviso di quindici giorni liberi. L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. Le delibere dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le votazioni che concernono la nomina degli organi sociali devono avvenire con scrutinio segreto.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto; è ammessa la partecipazione ed il voto per delega scritta, ma ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
L’Assemblea delibera sulle seguenti materie:
- approvazione del bilancio consuntivo;
- determinazione della quota associativa annuale;
- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- esclusione dei Soci;
- indirizzi generali delle attività dell’Associazione nell’ambito dell’oggetto sociale;
- approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- modifiche al presente statuto;
- eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi o riserve, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente
L’Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L’Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei Soci presenti in Assemblea.
È necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei soci quando le deliberazioni hanno per oggetto:
- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la nomina dei
Art. 7B: Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato alla integrazione e gestione delle attività previste dall’art. 4 del presente statuto le quali possono essere proposte anche dal Comitato Tecnico- Scientifico.
La durata in carica del Consiglio Direttivo è stabilita in anni tre ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, inizialmente eletti dai Soci fondatori all’atto della costituzione della Società e in seguito eletti dall’Assemblea, sulla base del curriculum scientifico dei candidati, a scrutinio segreto. Se un Consigliere, per qualsiasi motivo, cessa dall’incarico, è sostituito dal Socio che nell’elezione del Consiglio Direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. Il Consigliere subentrante rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in cui è stato eletto.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
I Consiglieri decadono automaticamente dall’incarico qualora risultino assenti ingiustificati per quattro sedute consecutive.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qual volta sia necessario od opportuno e comunque qualora ne faccia richiesta per iscritto, anche via fax o posta elettronica, con l’elenco degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei Consiglieri.
L’ordine del giorno è fissato dal Presidente, inserendo obbligatoriamente gli argomenti eventualmente richiesti dai Consiglieri che ne hanno fatto per tempo richiesta scritta. La convocazione è fatta con raccomandata o via fax o posta elettronica, inviata almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché in Italia. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora intervenga almeno la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente Statuto all’Assemblea, nonché degli altri compiti ad esso assegnati dal presente Statuto. Approva l’adesione alla Associazione di nuovi Soci. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.
Art. 7C: Il Presidente
Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Al Presidente compete lo sviluppo di ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Il Presidente di norma convoca e presiede l’Assemblea. Il Presidente detiene il potere di firma.
Art. 7D: Il Vicepresidente
Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.
Art. 7E: Il Segretario
Il Segretario verbalizza le riunioni dell’assemblea e dei Consigli Direttivi, aggiorna i libri verbali e le delibere.
Art. 7F: Il Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende alla gestione degli aspetti finanziari dell’Associazione , predispone il bilancio e verifica il pagamento delle quote associative .
Art. 7G: Il Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati in numero di uno dall’Assemblea per tre anni. L’Assemblea nomina altresì un revisore supplente, che succederà automaticamente alla decadenza per qualsiasi motivo del membro effettivo, per la durata residua dell’incarico del revisore sostituito.
I Revisori dei Conti controllano l’amministrazione dell’Associazione, procedendo anche individualmente ad atti di ispezione o di verifica; comunicano al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci la loro relazione al bilancio annuale.
Partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Art. 7H: Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra Soci di onorata e comprovata esperienza. Dura in carica tre anni e viene convocato ogniqualvolta sussistano dei contrasti tra Soci in merito all’interpretazione dello statuto, all’esclusione dei Soci, o alla gestione associativa.
Art. 7I: Il Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico è l’organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l’azione del Consiglio Direttivo.
Ad esso spetta inoltre la verifica della qualità delle attività svolte con sistemi di verifica coerenti con la natura delle attività stesse.
Esso è composto da un numero massimo di dieci membri scelti tra coloro i quali si siano particolarmente distinti nel campo della sanità digitale e delle materie ad essa collegate. Sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum scientifico dei candidati.
Il Comitato rimarrà in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
Il Comitato Tecnico-Scientifico può riunirsi in sedi diverse da quella legale e può istituire delle commissioni con scopi specifici, sempre in conformità ai mandati statutari.
Qualora lo ritenesse necessario potrà riferire delle proprie osservazioni anche in sede di Assemblea, previa richiesta al Presidente dell’Associazione che accoglierà la medesima inserendola nell’ordine del giorno dell’Assemblea stessa.
ART. 8 – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- a) dalle quote ordinarie di iscrizione iniziale ed annuale dei soci;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dagli introiti derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o da partecipazioni ad esse;
- d) dai corrispettivi correlati a iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento;
- e) dai corrispettivi correlati a contratti di ricerca o a studi commissionati da terzi;
- f) da eventuali diritti d’autore;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale scientifica;
- h) da contributi e liberalità sotto qualunque forma erogati da Enti pubblici o privati, associazioni, società, federazioni, fondazioni, persone fisiche e qualunque altro soggetto con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
Tutte le entrate sono destinate ad essere impiegate nelle attività di ASSD per il raggiungimento dei suoi scopi.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il Bilancio predisposto dal Tesoriere e corredato del parere del Collegio dei Revisori dei conti, controlla che lo stesso sia stato compilato secondo i criteri di trasparenza e prudenza e lo pone alla approvazione della Assemblea. I bilanci devono essere depositati presso la sede nazionale di ASSD, restando a disposizione di tutti i Soci che facciano richiesta della loro lettura.
Art. 9 – LIBRI SOCIALI
Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, l’Associazione deve tenere:
- a) i libri delle adunanze e deliberazioni del Comitato Scientifico;
- b) il libro delle riunioni del Collegio dei Revisori dei
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L’attuale versione deriva dalla revisione dello statuto di ASSD all’atto della fondazione (8 febbraio 2017) approvata dall’assemblea straordinaria dei soci in data 7 febbraio 2024 (verbale dell’assemblea straordinaria dell’Associazione Scientifica Sanità Digitale, codice fiscale 97930540584 del 07/02/2024)
Presidente di ASSD Laura Patrucco